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Legge 24/11/1981 n. 6893. Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile. Art. 31 - Provvedimenti dell'autorità regionale 1. I provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall'art. 41 della legge 10 febbraio 1953 n. 62. 2. L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli articoli 22 e 23. Sezione III Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni Art. 32 - Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda 1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'art. 39. 2. La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria. 3. La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela. Art. 33 - Altri casi di depenalizzazione 1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale; b) dagli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, nella parte non abrogata dall'art. 14 della legge 19 maggio 1976 n. 398; c) dagli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940 n. 635; d) dagli articoli 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393, come modificati dalle leggi 14 febbraio 1974 n. 62, e 14 agosto 1974 n. 394, nonché dal decreto-legge 11 agosto 1975 n. 367, convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975 n. 486; e) dal primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Art. 34 - Esclusione della depenalizzazione 1. La disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai reati previsti: a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'art. 33, lettera a); b) dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978 n. 194, sulla in terruzione volontaria della gravidanza; c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi; d)dall'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio de creto 27 luglio 1934 n. 1265; e) dalla legge 30 aprile 1962 n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963 n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962 n. 283; Legge 24/11/1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale. f) dalla legge 29 marzo 1951 n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici; g) dalla legge 10 maggio 1976 n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento; h) dalla legge 13 luglio 1966 n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico; i) dalla legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185, relativi all'impiego pacifico del l'energia nucleare; l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia; m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35; n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro; o) dall'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, e dall'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570, in materia elettorale. Art. 35 - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie 1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda. 2. Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile. 3. Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente. 4. Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. 5. Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. (Secondo periodo - Abrogato). 6. L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando la opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo. 7. Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili. 8. La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124. 9. (Comma abrogato). Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonché per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'articolo 18, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile Art. 36 - Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie 1. La sanzione amministrativa per l'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi in materia assistenziale e previdenziale non si applica se il pagamento delle somme dovute avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione all'ente o istituto di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Tuttavia, quando è stata presentata domanda di dilazione, la sanzione amministrativa si applica se il datore di lavoro: a) omette anche un solo versamento alla scadenza fissata dall'ente e istituto; b) non provvede al pagamento delle somme dovute entro venti giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione. Legge 24/11/1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale. 2. Per gli effetti previsti dalla lettera b) del precedente comma la mancata comunicazione dell'accoglimento della domanda di dilazione entro novanta giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto della medesima. Art. 37 - Omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria (Articolo così sostituito dalla Legge 23 dicembre 2000 n. 388). 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o, in, parte, non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti. 2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado. 3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato. 4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario. Art. 38 -Entità della somma dovuta 1. La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'art. 32 è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni. 2. La somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire ventimila a lire cinquecentomila per la violazione dell'art. 669 del codice penale e da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione dell'art. 672 del codice penale. 3. (Comma abrogato) La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, da lire centomila a lire un milione per la violazione degli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza. 4. La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 8, 58, comma ottavo, 72 e 83, comma sesto, da lire centomila a lire cinquecentomila per la violazione dell'art. 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale. 5. La somma dovuta è da lire centomila a lire un milione per la violazione dell'art. 8 della legge 30 aprile 1962 n. 283, e da lire cinquantamila a lire duecentomila per la violazione dell'ultimo comma dell'art. 14 della stessa legge. 6. La somma dovuta è da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969 n. 990. Art. 39 - Violazioni finanziarie 1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in materia finanziaria punite solo con la multa o con l'ammenda. 2. Se le leggi in materie finanziarie prevedono, oltre all'ammenda o alla multa, una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti. 3. Alle violazioni previste nel primo comma si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929 n. 4, e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali. 4. In deroga a quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, per le violazioni alle leggi in materia di dogane e di imposte di fabbricazione è consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro trenta giorni dalla contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilità relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di una somma pari ad un sesto del massimo della sanzione pecuniaria, o, se più favorevole, al limite minimo della sanzione medesima. |
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